Proposta di Legge sull’Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme connesse all’utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del COVID-19

CAMERA DEI DEPUTATI: PROPOSTA DI LEGGE N. 2605

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI GELMINI, BRUNETTA, CAON, BERGAMINI

sull’Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme connesse all’utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 (Presentata il 24 luglio 2020)

La natura eccezionale della situazione economica e sociale dovuta alla crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha imposto, a livello europeo, misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri. Il piano europeo per la ripresa necessiterà infatti di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo, che avviino efficacemente l’Unione europea verso una ripresa sostenibile e duratura, capace di creare posti di lavoro e di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di COVID 19. All’esito della riunione straordinaria svoltasi dal 17 al 21 luglio, i Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea hanno quindi concordato lo stanziamento di un importo globale di 1.824,3 miliardi di euro per finanziare il Quadro finanziario pluriennale (per 1.074,3 miliardi di euro complessivi) e il nuovo strumento per la ripresa Next Generation EU (per 750 miliardi di euro complessivi, di cui 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi di euro in prestiti). Il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) si estende per sette anni (2021-2027) e, con il Next Generation EU (NGEU), è teso a contribuire all’attuazione del programma di misure per la ripresa per affrontare le conseguenze socio economiche della pandemia di COVID-19. Le dimensioni del QFP – 1.074,3 miliardi di euro – sono destinate a consentire all’Unione europea di realizzare i suoi obiettivi a lungo termine e a preservare la piena capacità del piano di ripresa. Il bilancio sarà volto a sostenere i seguenti settori: 1) mercato unico, innovazione e digitale; 2) coesione, resilienza e valori; 3) risorse naturali e ambiente; 4) migrazione e gestione delle frontiere; 5) sicurezza e difesa; 6) vicinato e resto del mondo; 7) pubblica amministrazione europea. In tale contesto, l’Italia otterrà circa 208,8 miliardi di euro, di cui 81,4 a fondo perduto e ben 127,4 in prestito. In conformità ai princìpi della buona amministrazione, gli Stati membri prepareranno piani nazionali di ripresa e di resilienza per il triennio 2021-2023. I piani dovranno essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per ciascun Paese e dovranno contribuire alle transizioni « verde » e « digitale ». Più specificamente, i piani saranno necessari per stimolare la crescita e l’occupazione e rafforzare la « resilienza economica e sociale » degli Stati dell’Unione europea e verranno riesaminati nel 2022. Entro due mesi dalla presentazione, i piani dei singoli Stati membri dovranno essere valutati dalla Commissione europea, che successivamente invierà al Consiglio una proposta sulla loro adozione. Sulla stessa, il Consiglio si esprimerà a maggioranza qualificata (attraverso un atto di attuazione) entro un mese dalla ricezione. Se, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengono che vi siano gravi scostamenti rispetto al soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, possono chiedere al Presidente del Consiglio europeo di sotto-porre la questione all’attenzione dei Capi di Stato e di Governo nel corso di un successivo Consiglio europeo. Viene, dunque, introdotto il cosiddetto « freno di emergenza », un meccanismo per la spesa delle risorse comuni erogata attraverso il fondo per la ripresa. In caso di mancato rispetto del programma cronologico delle riforme, si potrà chiedere il congelamento dei fondi. Il Consiglio dell’Unione europea avrà il potere di approvare, a maggioranza qualificata, i piani nazionali per le riforme. A fronte di questa procedura e del fatto che, complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione a partire dai prossimi mesi un consistente ammontare di risorse dell’Unione europea che dovranno essere utilizzate nel modo migliore per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo, sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese, è necessario che il Parlamento, in questa occasione, trovi una forte coesione, anche per dare alla stessa Unione europea un segnale di unità. Sino ad ora, infatti, il Governo e la maggioranza hanno portato avanti scelte autoreferenziali, chiedendo responsabilità alle opposizioni, senza però coinvolgerle nelle scelte strategiche per il Paese in un frangente così difficile e delicato. La rapidità nell’utilizzo di tutte le risorse già disponibili e provenienti dai precedenti cicli di programmazione, di quelle attivate nel mese di aprile 2020 (Banca europea degli investimenti, programma SURE, Meccanismo europeo di stabilità) e di quelle in via di definizione (QFP 2021- 2027 e NGEU) rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio del nostro Paese. Pertanto il Parlamento dovrà essere chiamato a svolgere un’importante funzione di accompagnamento nella definizione dei piani nazionali di ripresa e resilienza che saranno predisposti dai singoli Governi e nel controllo della loro attuazione. È quindi fondamentale istituire un organo parlamentare che abbia funzioni di indirizzo al Governo con riferimento all’accesso e all’utilizzo delle risorse europee, e che valuti la consistenza delle risorse europee a disposizione, il loro utilizzo e gli effetti economici e sociali prodotti nel nostro Paese. L’istituzione di tale organo è coerente con quanto stabilito dall’articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all’indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali e solo previa autorizzazione delle Camere, con i vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea, nonché con le misure eccezionali adottate dall’Unione europea a seguito della crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie de-gli Stati membri.
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Istituzione della Commissione parlamentare per le riforme connesse all’utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del COVID-19)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare per le riforme connesse all’utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del COVID-19, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione, nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, dei vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea nonché delle misure eccezionali adottate dall’Unione europea a seguito della crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri, ha funzioni di indirizzo al Governo con riferimento all’accesso alle risorse europee e al loro utilizzo nonché all’attuazione e al monito-raggio del programma di riforme e investi-menti necessari, in coerenza con le priorità e le strategie dell’Unione europea.

Per i fini di cui al comma 3, i progetti di deliberazioni del Governo connesse all’utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei sono trasmessi alle Camere e assegnati alla Commissione, che li esamina tempestivamente e riferisce alle Assemblee del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, le quali adottano atti di indirizzo al Governo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 2. (Compiti della Commissione)

1. La Commissione, con riferimento alle misure dell’Unione europea introdotte a seguito della crisi conseguente alla diffusione del COVID-19: a) contribuisce alla definizione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza nell’ambito dello strumento «Next Generation EU», attraverso specifiche pro-poste che trasmette alle Assemblee del Se-nato della Repubblica e della Camera dei deputati per l’esame ai sensi dell’articolo 1, comma 4; b) riferisce alle Assemblee del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, sui progetti di deliberazioni del Governo connesse all’utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei; c) verifica la realizzazione delle condizioni e l’attuazione del programma di riforme e investimenti necessari per l’accesso alle misure dell’Unione europea; d) svolge periodiche audizioni di rappresentanti di settori economici, categorie produttive e soggetti istituzionali, interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all’utilizzo delle misure dell’Unione europea.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con relazioni generali, o su argomenti specifici, con particolare riferimento alla verifica e al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse dell’Unione europea assegnate all’Italia e alla valutazione degli effetti degli interventi adottati.

Art. 3. (Organizzazione)

1. L’ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. 2. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 3. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 4. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3. 5. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. 6. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 5. 7. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 8. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.”

 

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