Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato D.L. 22/2020 / A.C. 2525

Premessa

Il decreto legge si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Esso è composto di 9 articoli ai quali, durante l’esame al Senato, se ne sono aggiunti altri 7. Sempre al Senato, è stata deliberata l’estensione del titolo, inserendo il riferimento anche a disposizioni in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

Il contesto

Le prime misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal D.L. 23 febbraio 2020,

  1. 6 (L. 13/2020) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all’estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare, il DPCM 4 marzo 2020 aveva stabilito che sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 (e fino al 15 marzo 2020) erano sospesi, fra l’altro, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Erano, inoltre, sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, co. 1, lett. d) ed e)).

Lo stesso DPCM ha, inoltre, previsto – con disposizioni poi presenti in tutti i successivi DPCM – che, per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici devono attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e che nelle università e nelle istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le istituzioni AFAM, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, devono assicurare, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. da g) a i)).

Tali sospensioni erano state dapprima confermate (dall’8 marzo 2020 al 15 marzo 2020) dal DPCM 8 marzo 2020 (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 5, co. 1) e successivamente prorogate (dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020) dal DPCM 9 marzo 2020 (che aveva esteso all’intero territorio nazionale le misure previste per la regione Lombardia e altre 14 province dall’art. 1 del medesimo DPCM 8 marzo 2020, tra cui anche la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza e la previsione secondo cui gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi).

Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all’estero (art. 1, co. 2, lett. p e q), e art. 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto (art. 5, co. 1) l’abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però salvi gli effetti prodotti sulla base dei DPCM emanati ai sensi dello stesso D.L.

Si sono, dunque, succeduti vari altri DPCM che hanno confermato senza soluzione di continuità le sospensioni indicate.

Qualche variazione è intervenuta, limitatamente alla formazione superiore, con il DPCM 26 aprile 2020 che, confermando la sospensione (fino al 17 maggio 2020) dei servizi educativi per l’infanzia, nonché delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni AFAM – con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale –, e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, ha previsto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, nelle università e nelle istituzioni AFAM possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che siano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

E’, poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, che ha previsto che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).

In prima attuazione, il DPCM 17 maggio 2020 ha confermato, sostituendolo, quanto previsto dal DPCM 26 aprile

Le disposizioni da esso recate sono efficaci fino al 14 giugno 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t).

Contenuto

Articolo 1, co. 1-2, 3-7-ter, 8-9: esami di Stato e regolare valutazione dell’a.s. 2019/2020

I co. 1-2, 3-7-ter, 8-9, dell’art. 1, modificati dal Senato, definiscono la cornice generale della disciplina speciale, per l’a.s. 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l’adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell’istruzione, in parte già intervenute.

In particolare, si prevede la semplificazione degli esami di Stato.

Al riguardo, il testo del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2020, profilava due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica potesse riprendere o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.

Essendo ormai trascorsa la data del 18 maggio 2020 senza la ripresa dell’attività didattica in presenza, ed essendo, peraltro, intervenute varie ordinanze che disciplinano le previsioni riferite a tale ipotesi, nel prosieguo si darà conto solo di quest‘ultima.

Per le previsioni relative all’ipotesi in cui l’attività didattica fosse invece ripresa entro il 18 maggio 2020, si veda il dossier n. 287 del 15 aprile 2020.

Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che, in base alla L. 62/2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, con riferimento all’a.s. 2019/2020, si stabilisce che le ordinanze disciplinano:

le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni e studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola e i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si deroga alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio. Rimane comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici valutano, alle condizioni indicate, la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’a.s. 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali sia stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter).

In prima attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020. i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020. Le strategie e le modalità di attuazione di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle scuole (co. 2).

In prima attuazione, è intervenuta la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, che reca anche prime disposizioni per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti; i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si prescinde, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimane ferma la non ammissione ove presenti sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si applicano anche ai candidati esterni (co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che siano composte da commissari interni, con presidente esterno. I risparmi così realizzati sono destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l’altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 (co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9).

In attuazione, è intervenuta l’OM 197 del 17 aprile 2020. le modalità di svolgimento degli esami di Stato. In particolare, per il primo ciclo si prevede la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto anche di un elaborato del candidato. Si prevede, altresì, la definizione di modalità e criteri per l’attribuzione del voto finale.

Per il secondo ciclo, si prevede l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica. Del colloquio costituiscono comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Si prevede, altresì, la revisione dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio. Specifiche disposizioni riguardano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali deve essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).

Quanto ai tempi, i candidati esterni svolgono gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato in presenza e sostengono lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l’esame di Stato non si concluda in tempo utile, essi, limitatamente all’a.a. 2020/2021, partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, fermo quanto previsto per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, partecipano con riserva (co. 7).

In prima attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 e, per il secondo ciclo, l’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 che, in particolare, ha dato conto, nelle premesse, che il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità in presenza, a determinate condizioni, e ha disposto che l’esame preliminare dei candidati esterni si svolge a partire dal 10 luglio 2020.

Specifiche previsioni riguardano, sempre per l’a.s. 2019/2020, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano finalizzati al conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado (co. 7-bis e 7-ter).

Le ordinanze prevedono specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità, a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento In prima attuazione, hanno disposto le ordinanze già citate.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell’istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l’applicazione delle ordinanze dello stesso Ministro dell’istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo (co. 8).

Si valuti l’opportunità di approfondire le ragioni della previsione di un diverso atto normativo per l’intervento in Italia (ordinanze) e per la scuola italiana nel mondo (decreti del Ministro).

Articolo 1, co. 2-bis: valutazione nella scuola primaria

Il co. 2-bis dell’art. 1, introdotto dal Senato, dispone che, dall’a.s. 2020/2021, la valutazione finale degli alunni nella scuola primaria è espressa attraverso un giudizio sintetico, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.

Articolo 1, co. 7-quater e 7-quinquies: studenti con gravi patologie

I co. 7-quater e 7-quinquies dell’art. 1, introdotti dal Senato, dispongono – nelle more dell’emanazione di un decreto ministeriale già previsto a legislazione vigente (art. 16, d.lgs. 66/2017) – che, fino al termine dell’a.s. 2020/2021, per garantire il diritto all’istruzione agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, le scuole possono programmare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, l’attività di istruzione domiciliare in presenza, qualora le famiglie ne facciano richiesta e si possa contemperare il medesimo diritto con l‘impiego del personale già in servizio presso la scuola. Questa attività non autorizza la sostituzione del personale impiegato.

Articolo 1, co. 4-bis: gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

Il co. 4-bis dell’art. 1, introdotto dal Senato, prevede che, fino al 31 luglio 2020, il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica può effettuare sedute in videoconferenza.

Articolo 2, co. da 01 a 07: procedura straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria

I co. da 01 a 07 dell’art. 2, introdotti dal Senato, modificano l’articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e bandita lo scorso aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta (e non più a risposta multipla) e si svolge nel corso dell’a.s. 2020/2021. Ai vincitori immessi in ruolo nell’a.s. 2021/2022 che sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l’a.s. 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

Inoltre, si dispone che la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria è definita con decreto ministeriale di natura non regolamentare (e non più con regolamento).

Articolo 2, co. 08: Percorsi di specializzazione per il sostegno

Il co. 08 dell’art. 2, introdotto dal Senato, prevede una procedura semplificata per l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno. In particolare, dispone che, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei 10 a.s. precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).

Il V ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 12 febbraio 2020 n. 95. Articolo 2, co. 1 e 2: misure per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021

In relazione all’a.s. 2020/2021, i co. 1 e 2 dell’art. 2, modificati dal Senato, prevedono che, con ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede:

a definire la data di inizio delle lezioni, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni (co. 1, alinea e lett. a);

ad adattare e modificare le procedure e i tempi di immissione in ruolo, da concludere comunque entro il 20 settembre 2020, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimane comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (co. 1, alinea e lett. b);

a prevedere l’attivazione, dal 1° settembre 2020, dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti (co. 1, alinea e lett. b-bis);

a prevedere, con riferimento alle scuole italiane all’estero, che, qualora alcune graduatorie di personale docente e ATA adottate dall’allora MIUR a seguito della competenza attribuitagli dall’art. 19 del d.lgs. 64/2017 risultino esaurite, si fa ricorso (invece di bandire nuove selezioni) alle corrispondenti graduatorie delle prove di accertamento linguistico a suo tempo adottate dal MAECI, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, per assegnazioni temporanee per un anno scolastico. In tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (co. 1, alinea e lett. c); all’eventuale conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/2020 (co. 1, alinea e lett. d).

In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020. a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati medici tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza (co. 1, alinea e lett. d-bis).

Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo, le ordinanze sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (co. 2).

Articolo 2, co. 2-bis: corsi di formazione per la sicurezza a scuola

Il co 2-bis dell’art. 2, introdotto dal Senato, prevede che, limitatamente all’a.s. 2020/2021, all’interno dei corsi obbligatori di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

Articolo 2, co. 3, 3-ter, 5: misure relative al personale scolastico

Il co. 3 dell’art. 2, modificato dal Senato, prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, potendo anche disporre, per l’acquisto di servizi di connettività, delle risorse della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Prevede, altresì, che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile.

A sua volta, il co. 3-ter, introdotto dal Senato, prevede che, fermo restando quanto previsto dal co. 3 e dalla normativa vigente in materia di lavoro agile, fino al 31 luglio 2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi a distanza dal personale del comparto “Istruzione e Ricerca” sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e Ricerca”.

Al riguardo, si segnala che quanto deciso in sede contrattuale può trovare applicazione solo per il periodo successivo al contratto stesso. Inoltre, l’ambito temporale di applicazione di tale contratto sarebbe limitato alla durata dello stato di emergenza, che potrebbe risultare più breve rispetto al tempo necessario per stipulare il contratto stesso.

Si valuti, dunque, l’opportunità di un chiarimento.

Il co. 5 dispone, con esclusivo riferimento all’a.s. 2019/2020, che le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (art. 1, co. 119, L. 107/2015), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Art. 2, co. 3-bis: risorse per le competenze digitali degli studenti

Il co. 3-bis dell’art. 2, introdotto dal Senato, incrementa di € 2 mln per il 2020 le risorse destinate a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti. L’incremento è destinato a contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza.

Articolo 2, co. 4, 4-bis e 4-ter: graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze

I co. 4, 4-bis e 4-ter dell’art. 2 – nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato – prevedono che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo (art. 1-quater, D.L. 126/2019 – L. 159/2019) e le procedure di conferimento delle relative supplenze, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, per l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L’ordinanza è emanata sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e, per gli aspetti finanziari, il Ministero dell’economia e delle finanze (e non con regolamento). La procedura è informatizzata.

Al contempo, si precisa che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle medesime graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Articolo 2, co. 6: viaggi di istruzione

Il co. 6 dell’art. 2 prevede che i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospesi fino al termine dell’a.s. 2019/2020 (dunque, fino al 31 agosto 2020).

Articolo 2-bis: tavolo percorsi abilitanti

L’art. 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell’istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, presieduto dal Ministro dell’istruzione o da un suo delegato e composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (CUNSF) e delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell’istruzione. Al tavolo partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Ai componenti del tavolo non spettano compensi o rimborsi spese comunque denominati.

Le modalità di funzionamento, nonché la durata del tavolo, devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 2-ter: incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali

L’art. 2-ter, introdotto dal Senato, prevede, che per l’a.s. 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Articolo 3: Consiglio superiore della pubblica istruzione

L’art. 3, modificato dal Senato, prevede, anzitutto, un’abbreviazione del termine per l’espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Fino al 31 luglio 2020, lo stesso è ridotto (da 45) a 7 giorni, anche per i provvedimenti già trasmessi. A regime, è ridotto (da 45) a 20 giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali è ulteriormente ridotto (da 15) a 10 giorni (co. 1, 2 e 2-ter).

Inoltre, prevede che la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021 al fine di garantire la continuità delle funzioni da esso svolte (co. 2-bis).

L’attuale CSPI è stato costituito, per 5 anni, con D.M. 31 dicembre 2015.

Art. 4: sospensione prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego

L’art. 4 precisa che la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego prevista dall’art. 87, co. 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) per 60 giorni a decorrere dalla data della sua entrata in  vigore, è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.

Art. 4-bis: utilizzo di graduatorie concorsuali

L’art. 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016 (art. 1, co. 18-bis, D.L. 126/2019 -L. 159/2019) stabilendo, in particolare, che lo stesso può avvenire anche con riguardo ad una (sola) regione (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine. Inoltre, per i soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, chiarisce che l’inserimento può avvenire in una fascia aggiuntiva delle graduatorie del concorso straordinario, non selettivo, bandito nel 2018 (e non più dello stesso concorso ordinario bandito nel 2016).

Art. 5: concorsi ed esami abilitazione Ministero giustizia

L’art. 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni.

Art. 6: esami abilitazione e tirocini professionalizzanti e curricolari

L’art. 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. In particolare si demanda, qualora necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al Ministro dell’università e della ricerca, la definizione, con uno o più decreti, dell’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune specifiche professioni nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Con riguardo alla professione forense si prevede che il semestre di tirocinio professionale, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Ulteriori specifiche disposizioni concernono il tirocinio abilitante e la definizione dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.

Art. 7: Sospensione procedure elettorali organi di università e istituzioni AFAM

L’art. 7, modificato dal Senato, prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2020, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni AFAM. Fino a tale data, possono comunque essere adottati gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, con modalità anche telematiche.

Prevede, inoltre, che, per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

Al riguardo, si evidenzia che non ci sono previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM.

Dunque, nel caso di specie, la previsione legislativa specifica è quella in base alla quale, ove gli statuti non individuino il sostituto, subentra il decano dei professori di prima fascia.

Si valuti, dunque, l’opportunità di sopprimere le parole “dalla legge o”.

I soggetti che subentrino nell’incarico in base a quest’ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

Art. 7-bis: Abilitazione scientifica nazionale

L’art. 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l’istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020. Per il nuovo quadrimestre, le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime devono concludersi entro il 15 marzo 2021.

Conseguentemente, dispone – intervenendo su quanto da ultimo previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – che: le Commissioni nazionali costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020); il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).

A fini di chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di operare direttamente novellando il citato art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Art. 7-ter: Edilizia scolastica

L’art. 7-ter, introdotto dal Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4).

Si segnala che in base all’ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti.

La norma si configura inoltre come una deroga implicita a quanto in generale previsto dall’articolo 11-bis della legge n. 400 del 1988 che in via generale prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR.

In proposito si ricorda altresì che il Comitato per la legislazione (nel parere reso nella seduta dell’11 giugno 2019, sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019) ha rivolto una raccomandazione al Legislatore “ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l’ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di “codificare” in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare.”

Come ricordato, la disposizione fa riferimento alla disciplina sull’attribuzione dei poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “ivi inclusa” la deroga a specifiche disposizioni.

Si valuti in proposito l’opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei poteri in deroga, il coordinamento tra il richiamo all’articolo 4, comma 3, del decretolegge

  1. 32 del 2019, che consente di derogare a tutte le norme del codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettera a), nonché un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nel decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “DL rilancio”) attualmente all’esame della Camera (articolo 232).

Art. 7-quater: Conseguimento del titolo di studio nelle istituzioni AFAM per l’a.a. 2018/2019

L’art. 7-quater, introdotto dal Senato, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell’a.a. 2018/2019 nelle istituzioni AFAM, fissandola al 31 luglio 2020. Dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

Art. 7-quinquies: Scuola superiore meridionale

L’art. 7-quinquies, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla Scuola superiore meridionale prevista in via sperimentale per un triennio dalla legge di bilancio 2019. In particolare, dispone, anzitutto, che il comitato ordinatore è nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e ne implementa i compiti. Inoltre, anticipa a decorrere dal secondo anno di operatività, e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale, la possibilità per la Scuola di assumere carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare, fermo restando il reperimento della copertura finanziaria e la valutazione positiva dei risultati da parte dell’ANVUR. Ciò determina anche un possibile anticipo della possibilità di entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

Dispone, altresì, che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, nei limiti finanziari indicati dalla L. di bilancio 2019, sono definite le modalità per l’istituzione, il funzionamento e l’organizzazione della Scuola superiore meridionale. Infine, stabilisce che, nelle more dell’insediamento dei nuovi organi statutari, tutte le funzioni necessarie all’attuazione del suddetto decreto ministeriale sono svolte dal già citato comitato ordinatore.

Articolo 8: clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

L’art. 8 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, prevede che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure contenute nel provvedimento nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni allegate o richieste

L’A.S. 1774 era corredato di relazione e relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

I più recenti decreti-legge relativi a scuola e università e ricerca sono i seguenti:

D.L. 137/2008 (L. 169/2008), recante misure urgenti in materia di istruzione e università;

D.L. 180/2008 (L. 1/2009), recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

D.L. 134/2009 (L. 167/2009), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010;

D.L. 104/2013 (L. 128/2013), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

D.L. 58/2014 (L. 87/2014), recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

D.L. 42/2016 (L. 89/2016), recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

D.L. 126/2019 (L. 156/2019), recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sulla procedura straordinaria di reclutamento di cui all’art. 2, co. 01-07, interviene anche l’art. 1, co. 230, del D.L. 34/2020 che, in particolare, prevede un incremento di 8.000 unità.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa del decreto-legge sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell’a.s. 2019/2020 e di ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione.

Sottolinea, altresì, la necessità di prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza dell’emergenza epidemiologica, delle attività formative delle università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Molte disposizioni attengono alla materia dell’istruzione.

In base all’art. 117, terzo comma, Cost., l’istruzione rientra tra le materie di competenza concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza residuale delle regioni.

In base al secondo comma, lett. n), invece, le norme generali sull’istruzione rientrano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico rientrano anche nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui allo stesso secondo comma, lett. g).

La Corte costituzionale ha dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del sistema delle competenze delineato dall’art. 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le “norme generali sull’istruzione”, di competenza esclusiva dello Stato, dai “principi fondamentali” in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che “le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale”. In tal senso, le norme generali si differenziano dai “principi fondamentali”, i quali, “pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose” (sentenza n. 279/2005).

Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l’esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall’altro necessitano “per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale”. In particolare, nel settore dell’istruzione “lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico” (sentenza n. 200/2009).

In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che “una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al ‘concetto’ di “norme generali sull’istruzione” è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost.

Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull’istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003.

Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:

  1. a) definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;
  1. b) regolamentazione dell’accesso al sistema e termini del diritto-dovere alla sua fruizione;
  2. c) previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”;
  1. d) previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli;
  2. e) definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;
  1. g) valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;
  2. h) princípi della valutazione complessiva del sistema;
  3. i) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
  4. l) princípi di formazione degli insegnanti.

La Corte ha altresì rilevato che, in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull’istruzione, fra le altre, quelle sull’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 21 della L. 59/1997), sull’assetto degli organi collegiali (di cui al d.lgs. 233/1999), sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione (di cui alla L. 62/2000).

Infine, la Corte ha ritenuto qualificabili come “norme generali sull’istruzione” quelle recate dall’art. 64, co. 4, lett. da a) ad f), del D.L. 112/2008 – riguardanti la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, la ridefinizione dei curriculi, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la rimodulazione dell’organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione dei criteri per la definizione degli organici, la revisione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti – in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un’ulteriore normazione a livello regionale. Le stesse, infatti, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell’offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull’intero territorio nazionale.

Relativamente alla disciplina del personale scolastico, la Corte, con sentenza n. 76/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. della regione Lombardia 7/2012 che disponeva in merito all’assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, “ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”.

Con riferimento all’art. 7-ter, si evidenzia, in primo luogo, che nell’articolo 117 Cost. l’edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018). Per questo motivo la giurisprudenza della Corte appare orientata a richiedere il coinvolgimento nella normativa in materia del sistema delle autonomie territoriali attraverso la prevision di pareri o di intese in sede di Conferenza Stato-regioni e unificata. Inoltre, la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva, come la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) e l’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l).

Con riferimento alle disposizioni inerenti le università e le istituzioni AFAM, materia non espressamente citata nell’art. 117 Cost., si ricorda, anzitutto, che l’art. 33, sesto comma, Cost. stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l’autonomia di cui all’art. 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310/2013.

Con riferimento alla materia dell’ordinamento delle professioni (art. 5 e 6), posta tra le materie di legislazione concorrente dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che sui profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

In particolare per ciò che attiene la formazione e l’accesso all’esercizio della professione, lo Stato ha competenza normativa esclusiva a dettare le norme generali relativamente alla definizione dei percorsi formativi universitari che consentono l’accesso all’esame di Stato e alla regolamentazione dello stesso. (Art. 33, comma quinto della Costituzione).

La Corte costituzionale ha infatti reiteratamente affermato che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato (sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le molte, sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005). Spetta perciò solo alla legge dello Stato la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni (sentenza n. 223 del 2007).