EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA GENERATE DAL TRASPORTO MARITTIMO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (di seguito “Regolamento”) sugli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo, introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia.

La finalità è collegata alla necessità per cui tutti i settori dell’economia, compreso il settore del trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Il testo quantifica in modo diverso la sanzione pecuniaria amministrativa, a seconda che la condotta illecita consista nella inadempienza totale o parziale degli obblighi di monitoraggio, ovvero la violazione sia dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio o al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano stesso. L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, è esercitata dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.