Consiglio dei Ministri n. 43 del 30 Aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

COVID-19, MISURE URGENTI SU GIUSTIZIA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.

Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.

Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all’emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:

  • gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
  • per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
  • il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
  • siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
  • i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che:

  • i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
  • il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
  • la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
  • l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione e introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.

SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO

1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (decreto legislativo – esame definitivo)

2. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell’Unione e di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. Le direttive si inseriscono nel “programma REFIT” della Commissione, che ha l’obiettivo di controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione europea, ai fini del suo snellimento e della sua semplificazione.

In particolare:

  • la direttiva (UE) 2017/2108 semplifica e razionalizza il quadro normativo in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in modo da renderlo più chiaro e aggiornato, consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello complessivo della sicurezza della navigazione;
  • la direttiva (UE) 2017/2109 aggiorna, chiarisce e semplifica i requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, anche nell’ottica di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione nell’ambito della registrazione, trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. Il decreto, per darne attuazione, abroga il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 e detta una disciplina organica della materia, prevendo altresì un sistema sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo.

CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introduce misure necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE).

La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l’ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l’autorità competente in relazione all’Accordo sull’attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), nell’intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.