CAMERA DEI DEPUTATI: PROPOSTA DI LEGGE N. 2816

Presentata il 4 dicembre 2020

D’INIZIATIVA DELLE DEPUTATE BRUNO BOSSIO, BERLINGHIERI, BRAGA, BOLDRINI, BONOMO, CAN-TINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CENNI, CIAMPI, DI GIORGI, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MORANI, MURA, NARDI, PEZZOPANE, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI , sulle

Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, concernenti l’estensione dei benefìci alle donne vittime di violenza di genere”

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha l’obiettivo di offrire alle donne, vittime di atti qualificabili come crimini domestici, le stesse opportunità lavorative che la legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha stabilito per i figli orfani di crimini domestici. Con l’introduzione del nuovo articolo 6-bis della citata legge, anche le donne che versano in condizioni economi-che di non autosufficienza e che hanno subìto gravi atti di violenza a opera del coniuge, anche se separato o divorziato, ovvero da una persona alle stesse donne legata da relazione affettiva e stabile con-vivenza, rientrerebbero nella quota di riserva prevista dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta lavoratori. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. L’idea di un intervento normativo in grado di offrire opportunità lavorative alle donne vittime di violenza domestica è nata dalla volontà di assicurare una valida alternativa a chi dalla violenza spesso non riesce a fuggire, per debolezza e per mancanza di riferimenti, ma anche per ragioni economiche, connesse alla paura di non riuscire a garantire un futuro a sé e ai propri figli. Molte donne, infatti, oltre ai traumi legati a una relazione abusante, devono fare i conti con i problemi emotivi e psicologici legati alle scarse risorse economiche, necessarie per la riorganizzazione della propria esistenza. In Italia c’è ancora molta strada da fare in materia di diritti economici e lavorativi per le donne che subiscono violenza. Le politiche in loro favore non sono integrate né coordinate tra loro e, pertanto, la capacità di risposta pubblica al fenomeno della violenza è marcata dalle forti differenze territoriali e, inoltre, non è previsto alcun aiuto economico per sostenere le donne nel loro percorso di allontanamento dalla stessa violenza. In tale contesto, la possibilità di un lavoro e della conseguente indipendenza economica può rappresentare un fattore fondamentale di affrancamento dal contesto violento. In tale prospettiva si muove anche l’ulteriore intervento previsto dall’articolo 1 della presente proposta di legge, che mira ad ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della citata legge n. 4 del 2018 prevedendo il finanzia-mento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento nel mondo lavorativo anche in favore delle donne vittime di violenza di genere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

  1. Al fine di estendere anche alle donne vittime di violenza di genere i benefìci riconosciuti in favore di figli orfani per crimini domestici, alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – (Diritto alla quota di riserva in favore delle donne vittime di violenza di genere) – 1. La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche alle donne vittime di violenza di genere, economicamente non autosufficienti, riconosciute tali a seguito di delitto commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione ci-vile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati in primo grado per crimini domestici »; b) all’articolo 11, comma 1, lettera a): 1) dopo le parole: « per l’inserimento dei medesimi » sono inserite le seguenti: « e delle donne vittime di violenza di genere »; 2) le parole: « almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato, in parti uguali, agli interventi in favore dei minori e agli interventi in favore delle donne vittime di violenze di genere ».

Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come da ultimo modificato dalla presente legge, che sono a tale scopo incrementate per una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.